Associazione di volontariato “Il Bosco”
Art. 1 Costituzione
È costituita l’associazione di volontariato denominata “Il Bosco”, che in seguito sarà denominata l’Associazione o “Il Bosco”. L’Associazione è costituita in conformità al dettato della legge quadro del volontariato n. 266/91 e della legge regionale del volontariato n. 22/93, che le attribuisce la qualificazione di ‘organizzazione di volontariato’.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha sede in Nembro, Provincia di Bergamo.
Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.
Art. 2 Scopi
L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore socio-assistenziale per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità istituzionali indicate nel successivo Art. 3 e nel Progetto Educativo dell’Associazione.
Art. 3 Finalità e Attività
“Il Bosco”, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità: partecipare all’ educazione dei giovani e dei minori (dai 14 ai 18 anni) in difficoltà ospitandoli in una casa d’accoglienza per adolescenti in situazione transitoria’; casa che accoglie ragazzi con situazioni di disagio personale e familiare pregiudizievoli per la loro crescita e la loro realizzazione. L’inserimento all’interno della comunità di accoglienza è temporaneo ed ha come fine ultimo l’accompagnamento verso l’autonomia attraverso un progetto educativo individuale e personalizzato.
Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente Statuto, l’Associazione si propone di: costituire una di comunità educante, in cui ognuno si senta responsabile (genitore, fratello, amico, prossimo) e vicino ai ragazzi accolti nella casa, compatibilmente con il tempo che riuscirà a mettere a disposizione, con uno stile educativo che vede nella prevenzione un metodo ma anche una qualità interna dell’educazione (Sistema Preventivo).
Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.
L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezioni di quelle ad esse direttamente connesse. Queste ultime prevedono la promozione dell’’immagine e dello stile educativo dell’Associazione, attraverso un’opera di pubblicità, di sensibilizzazione e di promozione delle attività dell’Associazione stessa.
L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.
Art. 4 Aderenti all’Associazione
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione e il presente Statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
Ciascun aderente maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei regolamenti e le nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Il numero degli aderenti è illimitato.
Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro degli aderenti dell’Associazione.
Gli aderenti cessano di partecipare dell’Associazione:
per dimissione volontarie;
per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
per mancato versamento del contributo (quota associativa) per l’esercizio sociale in corso;
per decesso;
per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
per persistente violazione degli obblighi statutari.
L’ammissione e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso all’Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti
Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio preventivo.
È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Gli aderenti hanno il diritto:
di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente o per delega;
di ricoprire le cariche associative dell’Associazione;
di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
Gli aderenti sono obbligati:
a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
a versare il contributo stabilito dall’Assemblea (quota associativa);
a svolgere le attività preventivamente concordate;
a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art. 6 Patrimonio ed Entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
contributi degli aderenti (quota associativa);
contributi di privati;
contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall’incremento del patrimonio;
rimborsi derivanti da convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti dell’Associazione a qualunque titolo;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 7 Organi Sociali dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea degli aderenti;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.
Art. 8 Assemblea degli aderenti
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente all’Associazione.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze all’Associazione.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell’anno precedente;
l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
fissare l’ammontare della quota associativa (contributo degli aderenti).
L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (o per via telematica) agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno. L’Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione all’Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’Art. 14.
Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Art. 9 Il consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è delegato dall’Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di setti componenti. Resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
Compete al Consiglio Direttivo:
compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all’anno interessato;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale (Progetto Educativo) e nei vari Regolamenti approvati dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l%u2019attività e autorizzando la spesa;
eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
nominare il Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del quinquennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art. 10 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti.
Il Presidente:
dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
convoca e presiede le riunioni dell%u2019Assemblea e del Consiglio Direttivo;
in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 11 Tesoriere
Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell’Associazione che, in sua assenza o temporanea indisponibilità, sono assunte dal Presidente.
Il Tesoriere può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e al pagamento delle spese. Predispone, inoltre, lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo; provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Il Tesoriere dura in carica cinque anni salvo scioglimento del Consiglio Direttivo e può essere rimosso dal suo incarico con convocazione dell’Assemblea degli aderenti e voto unanime a favore della revoca dei 2/3 dei soci. Alla scadenza del mandato potrà essere rieletto.
Art. 12 Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.
Art. 13 Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo su schemi di proposta approntati dal Tesoriere, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato.
Art. 14 Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, convocati in Assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’Art. 5, comma 4, della Legge n. 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 15 Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell’1911 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali e successive modifiche e/o integrazioni.
Art. 16 Norme di funzionamento
Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo degli avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.
Nembro, 2 ottobre 2008